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Tenta di baciarla sulla bocca: è violenza sessuale tentata

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Tentare di baciare una persona sulla bocca senza il consenso di questa configura tentativo di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis c.p.

E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 2 ottobre 2018, n. 43553.

I giudici ricordano come la definizione di un atto come “sessuale” deve essere ricercata su un piano oggettivo, indipendentemente dalle intenzioni del soggetto agente, che deve solo essere consapevole della natura sessuale dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria. Tale connotazione dell’atto come “sessuale”, quindi, non è definita solo dalla scienza medica e dalle scienze umane, ma anche dalla cultura di una data comunità in un certo momento storico.

Oltre a condotte che possiedono una evidente connotazione sessuale, come la masturbazione, i rapporti vaginali, ecc., sussistono atti la cui valutazione “sessuale” deve essere valutata caso per caso, in relazione al particolare contesto in cui si inserisce la condotta o alla natura dei rapporti che intercorrono con l’autore del fatto o alla natura della prestazione, non potendo considerarsi come “sessuali” i baci dati sulle guance in segno di saluto o di affetto (Cass. pen., Sez. III, 5 maggio 2016, n. 18679).

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi tale connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari laddove l’atto è del tutto privo di valenza erotica (Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2007, n. 25112).

Sempre in tema di violenza sessuale, è ben configurabile l’ipotesi del tentativo in tutti i casi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ha raggiunto le zone intime della vittima o non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2016, n. 17414).

Nella fattispecie, gli ermellini hanno stabilito che la condotta configurasse una indebita interferenza nella sfera sessuale della vittima; i due si conoscevano da tempo e l’imputato era innamorato della vittima la quale sin da subito aveva chiarito che non fosse affatto intenzionata ad instaurare alcuna relazione sentimentale, essendo sposata. Proprio a causa di tali respingimenti l’imputato aveva atteso la donna all’uscita del luogo di lavoro aggredendola e tentando di baciarla non sulla fronte, ma sulla bocca. Un semplice bacio sulla fronte, infatti, non avrebbe determinato in capo alla vittima il desiderio di divincolarsi da un’azione di presa violenta.

Fonte: Altalex

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