amministratore-di-condominio-nella-causa-per-la-revoca-non-c-e-condanna-alle-spese
In materia di condominio, la revoca giudiziale dell’amministratore è ammessa nei casi previsti dall’art. 1131 c. 4 c.c. (mancata notizia all’assemblea della ricezione da parte dell’amministratore di un atto giudiziario o di un provvedimento che abbia un contenuto che esorbita dalle proprie attribuzioni) e dall’art. 1129 c. 11 (omesso rendiconto della gestione o gravi irregolarità).
Il procedimento di revoca ha natura contenziosa? Il condomino che agisce in giudizio può chiedere la condanna alla refusione delle spese processuali?
A queste domande risponde la Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con la sentenza 11 ottobre 2018, n. 25336.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il procedimento per la revoca dell’amministratore di condominio non ha natura contenziosa e che, quindi, all’esito dello stesso non può esserci condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Nel procedimento in questione la Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ha affrontato il tema della natura del procedimento per la revoca dell’amministratore di condominio e, conseguentemente, la possibilità o meno che all’esito del medesimo procedimento possa esserci la condanna al pagamento delle spese processuali.
La revoca dell’amministratore di condominio è disciplinata dall’art. 1129 del codice civile. La stessa può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea con la maggioranza prevista per la nomina (con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, come previsto dall’art. 1136 c.c.) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Ciò vuol dire che la revoca ad opera dell’assemblea è sempre possibile a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Inoltre, la revoca può essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’art. 1131 (quando l’amministratore non adempie all’obbligo di dare notizia senza indugio all’assemblea dei condomini della notifica di citazioni o di provvedimenti dell’autorità amministrativa che esorbitano dalle sue attribuzioni), se non rende il conto della gestione oppure in caso di gravi irregolarità.
Il comma 12 dell’art. 1129 c.c. fornisce un elenco, non esaustivo, delle gravi irregolarità:
l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al comma 7 dell’art. 1129 c.c.;
la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
l’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130, numeri 6), 7), e 9);
l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui all’art. 1129, comma 2.
Un’ulteriore ipotesi di grave irregolarità è prevista dall’art. 69 disp. att. c.c. ed è relativa all’inottemperanza all’obbligo di dare notizia senza indugio all’assemblea dei condomini dell’eventuale azione giudiziaria contro il condominio per la revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio.
Riguardo al procedimento giudiziario, l’art. 64 disp. att. c.c. prevede che “Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati nell’undicesimo comma dell’art.1129 e del quarto comma dell’art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione”.
In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione
Il procedimento in oggetto ha origine dalla declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Milano relativamente al reclamo proposto dal Condominio avverso il provvedimento monocratico di nomina dell’amministratore delle parti interrate del Condominio stesso. Il Tribunale di Milano, infatti, ha dichiarato inammissibile il reclamo perché non contemplato e, ritenuta la natura amministrativa del procedimento in questione, non ha provveduto sulle spese del giudizio.
Avverso tale decisione la condomina vittoriosa ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. fondato su un unico motivo: violazione dell’art. 91 c.p.c. così come asseritamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine ai procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare in riferimento a quello per la nomina dell’amministratore di condominio.
La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nella motivazione della sentenza la Suprema Corte ha richiamato il principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20957/2004, poi riconfermato dalla giurisprudenza successiva, per cui è inammissibile il ricorso per Cassazione, formulato ai sensi dell’art.111 Cost., avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello sul reclamo proposto nei confronti del decreto del tribunale in tema di nomina o revoca dell’amministratore di condominio in quanto si tratta di provvedimento di volontaria giurisdizione che non ha carattere decisorio.
Ragionando a contrario, le Sezioni Unite hanno chiarito che, invece, è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso la statuizione (illegittima) relativa alla condanna alle spese del procedimento relativo alla nomina o revoca dell’amministratore: pertanto, qualora non si sia provveduto sulle spese (come correttamente ha fatto il Tribunale di Milano nel caso di specie), tale statuizione non è suscettibile di essere impugnata con il ricorso straordinario per Cassazione.
In conclusione, quindi, il provvedimento camerale relativo alla nomina o alla revoca dell’amministratore di condominio è di tipo sostanzialmente amministrativo, come tale privo dell’attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto, essendo finalizzato solo alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio alla sua corretta amministrazione. Ne consegue che in questi procedimenti non trovano applicazione gli artt. 91 e seguenti c.p.c. in merito alle spese del giudizio, che richiedono l’esistenza di una parte vittoriosa e di una soccombente alla fine di un conflitto di tipo contenzioso.
Fonte: Altalex
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2018