{b5274837-6183-4198-b0a6-1115298369c4}_cassazione-penale-sentenza-25140-2019
Anche se il veicolo sul quale si trova il conducente in stato di ebbrezza è fermo al momento del controllo, scatta il reato.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV penale, 6 giugno 2019, n. 25140.
Il caso vedeva un uomo, trovato in stato di ebbrezza all’interno della propria automobile, essere condannato dai giudici di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza. Avverso tale sentenza l’uomo propone ricorso per Cassazione lamentando, in particolare, la mancanza della qualifica di “conducente” in capo all’uomo, posto che al momento dell’accertamento l’uomo si trovava certo all’interno della propria automobile ma questa era ferma al lato della strada.
L’art. 186 cod. strad., infatti, configura un reato proprio in quanto per poter essere ritenuti responsabili occorre essere “alla guida” del veicolo, non essendo sufficiente essere al posto di guida se il veicolo non è in circolazione.
Gli ermellini ritengono il ricorso infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell’imputato, era accertato che, la pattuglia dei Carabinieri aveva proceduto a fermare il conducente perché zigzagava con la macchina lungo il rettilineo in cui l’operante si trovava per effettuare un posto di blocco.
In ogni caso, anche se la difesa avesse potuto dimostrare che l’imputato non si trovava in fase di circolazione al momento del controllo, gli ermellini ritengono comunque sussistente la responsabilità dell’uomo posto che, secondo orientamento dominante in giurisprudenza, anche la “fermata” costituisce una fase della circolazione (Cass. pen., Sez. IV, 25 gennaio 2018, n. 21057; Cass. pen., Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 45514).
Fonte: Altalex
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2019