News Giuridiche

Incidente all’incrocio per mancanza di segnaletica: il Comune non risponde

incidente-all-incrocio-per-mancanza-di-segnaletica-il-comune-non-risponde

L’assenza di segnaletica in un incrocio stradale –luogo di scontro tra due autovetture– non riveste un ruolo causale nella dinamica dell’incidente.

La strada (cosa custodita) è semplicemente il “teatro” del sinistro, mentre la serie causale, che ha cagionato l’evento, deriva dal comportamento dei conducenti. Pertanto, il Comune (custode), pur avendo omesso la segnaletica, non risponde ex art. 2051 c.c., giacché è insussistente il nesso causale tra la res custodita e l’evento. Inoltre, la pubblica amministrazione gode di un potere discrezionale nella scelta dei luoghi ove apporre la segnaletica (fatto salvo l’obbligo di segnalare situazioni di pericolo). Infine, pur in assenza di appositi segnali, l’utente è tenuto a rispettare le regole di prudenza dettate dal codice della strada.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4161 ribadendo, nella parte motiva, quanto già affermato nella pronuncia “gemella” n. 4160 depositata in medesima data.

Due vetture si scontrano in un incrocio, il conducente ed il proprietario di una di esse evocano in giudizio il Comune per vedere acclarata la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., giacché l’ente non aveva ripristinato la segnaletica esistente sulla strada – teatro del sinistro – che obbligava le auto provenienti da quest’ultima a dare la precedenza ai veicoli procedenti sulla via. In primo ed in secondo grado, la domanda attorea viene rigettata, in quanto è ritenuto insussistente il nesso causale tra il sinistro e l’assenza di segnaletica. Secondo il giudice del gravame, inoltre, anche in mancanza di opportuna cartellonistica, il conducente è tenuto a rispettare le regole generali del codice della strada e quindi, tra le altre cose, a regolare la velocità in prossimità dell’intersezione; inoltre, l’imprudenza del veicolo antagonista è ragionevolmente prevedibile e, pertanto, evitabile. L’automobilista insiste nell’attribuire la responsabilità del sinistro alla condotta omissiva del Comune, anche in ragione dell’ordinanza dirigenziale che imponeva all’ente di apporre la segnaletica proprio in quell’incrocio. Vediamo come si è pronunciata la Cassazione.

La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che l’assenza di segnaletica, di per sé, non sia sufficiente ad integrare la responsabilità dell’ente custode per eventuali incidenti occorsi. Infatti, nei casi in cui la circolazione possa avvenire anche in assenza di apposita cartellonistica, essendo sufficienti le regole generali previste dal codice della strada, non è ravvisabile alcuna responsabilità in capo all’ente proprietario (Cass. 10520/2017).

Inoltre, la pubblica amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo; l’unico limite al suddetto potere riguarda la circostanza in cui si verifichi un’ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo (Cass. 1289/2017). Nel caso di specie, per evitare l’incidente, sarebbe stato sufficiente rispettare quanto disposto dall’art. 145 Codice della strada, che prevede l’uso della massima prudenza, da parte dei conducenti, in un’intersezione, al fine di evitare incidenti. Inoltre, il guidatore ha il dovere di prestare attenzione alle reali condizioni della strada e di adeguare ad esse la propria condotta di guida (Cass. 2074/2002). Pertanto, a nulla vale invocare la presenza pregressa di cartelli non ripristinati, giacché l’obbligo di attenzione grava sul conducente, in virtù delle regole imposte dal codice della strada.

I supremi giudici rilevano come i ricorrenti imputino il danno alla condotta colpevole ed omissiva del Comune, muovendosi sul piano della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), al di fuori dei presupposti della responsabilità oggettiva del custode (art. 2051 c.c.). Infatti, la responsabilità per danno da cosa in custodia prescinde dalla colpa e tra i propri presupposti richiede, oltre alla relazione del custode con la cosa, il nesso causale tra la res e l’evento. Erroneamente, quindi, i ricorrenti collegano il danno, non alla cosa, ma alla condotta omissiva del Comune. Ebbene, la mancata attuazione della determina dirigenziale di apposizione della segnaletica non rileva ai fini della responsabilità per la quale hanno agito in giudizio (art. 2051 c.c.), ma rientra nella clausola aquiliana (art. 2043 c.c.). Ciò che difetta nella ricostruzione operata dal danneggiato è la connessione eziologica tra la cosa in custodia (nel caso di specie, l’incrocio stradale) ed il danno. Il paradigma dell’art. 2051 c.c. postula che l’evento si sia prodotto come conseguenza della particolare condizione del bene custodito (Cass. 2075/2002). Nello scontro tra le due auto, avvenuto in un’intersezione stradale, il citato presupposto non è configurabile.  Infatti, non è stato l’incrocio (ossia la cosa custodita) a cagionare l’incidente, ma la condotta imprudente dei conducenti.

La Corte ricava dalla lettera dell’art. 2051 c.c. due corollari:

da una parte l’irrilevanza della condotta tenuta dal custode e
dall’altra la necessaria incidenza della cosa custodita nell’iter causale produttivo dell’evento.

Come ricordato, la responsabilità per cosa in custodia prescinde dall’accertamento soggettivo di dolo o colpa; si tratta di una presunzione legata al ruolo di custode, ossia di chi esercita sul bene un potere di fatto. Quindi, «il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi» (Cass. 15383/2006). La responsabilità è esclusa solo se l’evento sia causato da caso fortuito, ossia da cause estemporanee, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, idonee ad interrompere il nesso di causa che lega la cosa al danno. Il caso fortuito può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato, senza nessuna rilevanza circa la diligenza del custode. Oltre alla presunzione di responsabilità, lo schema dell’art. 2051 c.c. postula il collegamento causale tra la res e l’evento. Pertanto, la cosa custodita non deve rientrare nella serie causale come un elemento esterno neutro o passivo, ma deve rivestire un ruolo efficace e diretto.

La cosa custodita: inerte o dinamica

Il danno può derivare dal dinamismo interno della cosa o può richiedere anche l’intervento di un terzo o dello stesso danneggiato. Per la prova del nesso causale si prescinde dalle caratteristiche della res, tanto che essa può essere:

dotata di un dinamismo intrinseco (“se-agente”) e svolgere un ruolo attivo nella causazione dell’evento, al punto che l’apporto concausale della condotta dell’uomo sia quasi assente (si pensi allo scoppio di una caldaia o alle esalazioni venefiche di un manufatto);
inerte e l’interazione del danneggiato è indispensabile nella produzione dell’evento (Cass. 2481/2018).

In particolare, l’inerzia della cosa custodita deve considerarsi come incapacità della stessa a sprigionare un’autonoma energia o dinamismo. Ciò non significa che la cosa inerte non possa contribuire alla sequenza causale, ma occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente pericolosa l’utilizzazione (Cass. 6306/2013). Ad esempio, il cordolo non segnalato è una cosa inerte (Cass. 2660/2013), ma è anche causa della caduta del passante che vi inciampi. Il processo causale che determina la caduta non nasce della res, bensì dal movimento della vittima che, scontrandosi con un ostacolo – fermo ed inerte – cade. In buona sostanza, benché inerte, la res deve avere un ruolo nel processo causale. Ciò non avviene, se la cosa rappresenta un elemento neutro o passivo o terminale di una sequenza già innescata altrove. La cosa deve essere dotata di una «qualificata capacità eziologica» rispetto all’evento (Cass. 13392/2018). Nel caso in esame, la cosa custodita (ossia l’incrocio stradale) è stato mero teatro dell’incidente che, dal “modo di essere fisico della strada, non ha ricevuto alcun contributo causale”. Il sinistro è stato cagionato dalla condotta tenuta dagli automobilisti e non ha ricevuto alcun contributo eziologico oggettivo dalla conformazione fisica dell’incrocio o dalle sue condizioni di manutenzione.

Conclusioni

Nella fattispecie in esame, tutti i fattori della catena causale dipendono dalla condotta degli utenti della strada e non dalla strada stessa (cosa custodita). L’omissione che si addebita al Comune – ossia la mancanza di segnaletica – non riguarda la manutenzione della sede stradale (il governo della cosa), ma la sua regolamentazione e controllo, e rientra nel campo della responsabilità per colpa (art. 2043 c.c.). In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal danneggiato e ribadisce il principio di diritto già espresso nella pronuncia “gemella” (Cass. ord. 4160/2019):

«La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all’evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all’interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest’ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l’incidente si sia in esso verificato; in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell’incidente, mentre la serie causale determinativa dell’evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell’ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall’utente della strada con l’uso della normale diligenza e non rimediabile con l’osservanza delle regole del codice della strada».

Fonte: Altalex

0
  Articoli correlati
  • No related posts found.